1 ottobre 2024 – L’obbligo di patente scatta con i lavori nel cantiere

È operativa da oggi la patente a punti, il nuovo strumento di qualificazione previsto dall’art. 27 del DLgs. 81/2008 e introdotto al fine di selezionare le imprese e i lavoratori autonomi più virtuosi, i quali, se in possesso della patente con almeno 15 crediti, potranno lavorare nell’ambito dei cantieri edili.
Uno degli aspetti che più di tutti preoccupa è capire se si è soggetti o meno a tale adempimento ed evitare di incorrere nelle sanzioni per chi opera senza patente.
Il punto di partenza è il comma 1 del citato art. 27 secondo cui, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89 comma 1 lett. a) del DLgs. 81/2008.
Tale disposizione chiarisce, quindi, che sono soggetti all’obbligo della patente tanto i soggetti costituiti in forma di impresa quanto i lavoratori autonomi, quindi i “classici” artigiani che operano all’interno di quello che comunemente viene definito cantiere, ossia qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell’Allegato X del DLgs. 81/2008. In esso ritroviamo i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici.
Inoltre, rientrano sempre nella definizione di cantiere anche le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, nonché le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro (solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile). Infine, vanno aggiunti anche i lavori di scavo, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
L’Ispettorato nazionale del Lavoro, con la circ. n. 4/2024, ha rimarcato ancora di più il requisito essenziale legato all’operatività fisica all’interno del cantiere. Secondo l’INL, infatti, l’obbligo vale anche per le imprese e i lavoratori autonomi che non sono strettamente qualificabili come imprese edili ma che, tuttavia, si trovano comunque a operare all’interno dei cantieri come sopra definiti.
In tal senso, quindi, risultano coinvolte ditte che installano infissi e serramenti ma anche idraulici ed elettricisti, ove si occupino naturalmente di parti strutturali e non di minime manutenzioni. Diversamente, non rientrano nel campo di applicazione le imprese che svolgono il semplice montaggio dei mobili o lavori di giardinaggio, pure all’interno di un cantiere.
Le imprese estere (Ue o extra Ue) sono soggette all’obbligo di patente solo se non in possesso di un documento equivalente, rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
Sono, invece, esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come nelle ipotesi di chi si limita a consegnare in cantiere il materiale per le costruzioni o i professionisti che operano in qualità di direttore dei lavori o progettista. Si tratta di soggetti, quindi, la cui presenza in cantiere risulta solo occasionale perché legata alla professione intellettuale o alla mera circostanza di limitarsi alla fornitura del materiale.
Inoltre, come espressamente previsto dal comma 15 dell’art. 27 del DLgs. 81/2008, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
Su tale ultimo punto occorre formulare alcune precisazioni. Innanzitutto, ai fini dell’esenzione la norma parla di classifica pari o superiore alla III: ciò, come chiarito dallo stesso INL nella circ. n. 4/2024, indipendentemente dalla categoria di appartenenza. Pertanto, un’impresa con certificazione SOA riferita a più categorie non tutte di classificazione III sarà comunque esonerata dall’obbligo di patente.
Ancora, l’eccezione vale solo nel momento in cui l’impresa è già in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA di classifica pari o superiore alla III. Quindi, nelle more del rilascio di tale attestazione, l’impresa che volesse operare all’interno del cantiere deve necessariamente dotarsi della patente. Si tratta di una condizione, peraltro, che vale anche in relazione ai requisiti richiesti per il rilascio della patente stessa e oggetto di autocertificazione. Si pensi al possesso del DURC: lo stesso deve sussistere ed essere valido al momento della sottoscrizione dell’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 non essendo certo sufficiente la semplice richiesta in attesa di emissione (che potrebbe anche avere esito negativo).