È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio la L. 29 luglio 2024 n. 106, di conversione del DL 71/2024. Il decreto ha apportato alcuni cambiamenti alla disciplina del lavoro sportivo di cui al DLgs. 36/2021; durante l’iter di conversione in legge, il testo originario dell’art. 3 del DL 71/2024 non è però stato modificato in modo sostanziale.
È confermata l’abrogazione della lettera a) del comma 2 dell’art. 53 del TUIR, a norma della quale rientravano tra i redditi di lavoro autonomo assimilato quelli derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa.
L’intervento è volto a rendere maggiormente coerente il trattamento fiscale dei compensi di lavoro sportivo con la disciplina del DLgs. 36/2021; la predetta disposizione, infatti, risultava priva di coordinamento con l’art. 54 del TUIR. In conseguenza di ciò, i redditi derivanti dalle prestazioni sportive rese senza vincoli di subordinazione e diverse da quelle di collaborazione coordinata e continuativa tornano a essere inquadrati ai fini fiscali in base ai criteri generali, ossia nell’ambito del reddito di lavoro autonomo professionale, se si tratta di attività abituale, oppure dei redditi diversi derivanti di attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (rapporti peraltro ammessi dall’art. 25 comma 3-bis del DLgs. 36/2021).
Atteso che le prestazioni di lavoro sportivo dietro corrispettivo possono anche costituire oggetto di un rapporto di lavoro autonomo e che quest’ultimo può avere natura continuativa e abituale, oppure solo episodica, pare fondato riconoscere anche ai compensi derivanti dalle prestazioni occasionali inquadrabili tra i redditi diversi l’esenzione fino a 15.000 euro di cui all’art. 36 comma 6 del DLgs. 36/2021; una conferma espressa dell’Agenzia delle Entrate sarebbe comunque opportuna.
Confermato anche il rimborso forfetario per i volontari sportivi dallo scorso 1° giugno. I rimborsi a carattere forfetario possono essere riconosciuti al volontario: per le spese sostenute per le attività svolte anche nel proprio Comune di residenza; nel limite complessivo di 400 euro mensili; in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e da Sport e salute spa.
A tal fine questi organismi (e non le singole ASD o SSD) sono tenuti a individuare con proprie delibere le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Si tratta di rimborsi diversi da quelli a piè di lista, per i quali non è necessaria una documentazione di supporto (dalla formulazione della norma però parrebbe che il rimborso presupponga comunque il sostenimento di spese in relazione all’evento da parte del volontario).
A carico degli enti eroganti è previsto l’obbligo di comunicare attraverso il RASD i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell’attività sportiva ricevono i rimborsi forfetari e l’importo corrisposto a ciascuno di essi, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.
I rimborsi forfetari non concorrono a formare il reddito del percipiente, ma vanno computati per verificare il superamento dei limiti di non imponibilità ai fini fiscali (15.000 euro) e contributivi (5.000 euro), limiti che – si ricorda – vanno determinati tenendo conto anche degli altri compensi di lavoro sportivo corrisposti dalla totalità dei committenti “sportivi”.
Da ultimo si segnala che, per meglio coordinare la disciplina del lavoro sportivo con quella sul pubblico impiego, l’art. 53 del DLgs. 165/2001, come integrato dall’art. 3 comma 1 del DL 71/2024 convertito, prevede la compatibilità con il rapporto di lavoro dipendente instaurato con la Pubblica Amministrazione delle prestazioni di lavoro sportivo fino alla soglia di 5.000 euro annui. Rispetto a tali prestazioni, è sufficiente la comunicazione preventiva; qualora invece il corrispettivo sia superiore all’importo complessivo di 5.000 euro, l’attività può essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.